Richiesta certificati anagrafici

Richieste certificati e istruzioni per l'uso

Richieste di indirizzi e certificati di persone iscritte nell’Anagrafe della Popolazione
I registri anagrafici sono registri pubblici, e le informazioni in essi contenuti sono accessibili a tutti secondo le modalità previste dalla legge (legge anagrafica n. 1228/1954, Regolamento anagrafico d.P.R.n.223/1989).

L’art. 33 del Regolamento anagrafico prescrive che l’Ufficiale d’ Anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati  concernenti la residenza e lo stato di famiglia.
In  nessun caso quindi,  verranno fornite informazioni anagrafiche a mezzo telefono o in forma diversa dalla certificazione anagrafica, pertanto si invita ad astenersi da richieste e sollecitazioni in tal senso, ivi comprese le richieste di conferma di indirizzo.

Tutti i certificati anagrafici sono soggetti ad imposta di bollo (art.1 legge n.642/1972) e/o a diritti di segreteria (tabella D Legge n.604/1962 e art.27 del d.L. n.55/1983), salvo che,  specifica  norma,  da citare nella richiesta, non ne preveda l’esenzione.
(all.B  DPR 26/10/1972 n. 642 e succ. mod.)

Per la certificazione non esente da imposta di bollo e diritti di segreteria, il costo del documento è di Euro 16,52 (imposta di bollo Euro 16,00 e diritti di segreteria Euro 0,52), e il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
1.       direttamente ai nostri sportelli;
2.       richiesta scritta con allegato marca da bollo da Euro 16,00 e contante per diritti di segreteria (Euro 0,52), con busta indirizzata e affrancata per risposta.
3.        richiesta scritta con allegato contante per diritti di segreteria (Euro 0,26 se il documento richiesto è esente dall’imposta di bollo ma non dai diritti di segreteria), con busta indirizzata e affrancata per risposta.
Se il documento richiesto è esente sia da imposta che da diritti, può essere richiesto anche via fax, e-mail, pec, ma deve obbligatoriamente essere riportata l’uso a cui è destinato e/o la norma che prevede l’esenzione (Circolare del Ministero dell’Intenro n.12/1984) . Richieste di esenzione generiche o del tipo “Uso Amministrativo” , o che non siano coerenti con il tipo di documento richiesto, non verranno prese in considerazione in quanto non pertinenti. Le esenzioni costituiscono previsioni normative di carattere eccezionale che proprio per la loro peculiarità non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti, poiché si sovvertirebbe il rapporto regola/eccezione voluto dal legislatore quando ha dettato la disciplina eccezionale (Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, risoluzione n.132/E del 13/11/2006).
Tutte le richieste inoltrate in forma scritta devono essere firmate e allegare la fotocopia di un documento d’identità del richiedente

CERTIFICATI ANAGRAFICI DI PERSONE EMIGRATE
Certificati anagrafici con indicato il luogo di emigrazione richiesti da privati, possono essere rilasciati solamente a studi legali per notifica di atti giudiziari, come disposto dal ministero dell’interno con circolare n.11/2003,previo pagamento dell’imposta di bollo e diritti di segreteria.

CERTIFICATI RICHIESTI DA AGENZIE DI RECUPERO CREDITI
Attestati anagrafici richiesti da agenzie di recupero crediti che lo richiedono in qualità di esercenti di pubblico servizio, devono scrivere in modo esplicito nel corpo dell’istanza che operano per conto di un Ente pubblico. In mancanza di tale precisazione si applicano le procedure previste per i soggetti privati, compresa la normativa sull’imposta di bollo.

CERTIFICATI PER ASSEGNI FAMIGLIARI O INPS (uso lavoro)
Il datore di lavoro per l’iscrizione del dipendente all’INPS (il cosiddetto “uso lavoro”) o per il pagamento dei cosiddetti ASSEGNI FAMIGLIARI da parte degli istituti di previdenza sociale, richiede di conoscere la residenza o lo stato di famiglia dei propri dipendenti. Tali istituti non possono, per legge (d.P.R. n.445/2000), richiedere certificati anagrafici ai cittadini, ma debbono accettare l’AUTOCERTIFICAZIONE da essi compilata (che non comporta alcun costo).
Certificati anagrafici richiesti dal datore di lavoro sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate Emilia Romagna in data 15/06/2012.

CERTIFICATI PER NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI
È stato chiarito dall’Agenzia delle entrate (cfr. Agenzia delle entrate, Direzione generale del Piemonte, Ufficio fiscalità generale – 26 maggio 2004, n. 04/27442) che  “la richiesta dei suddetti certificati anagrafici non risulta funzionale allo svolgimento del processo per cui gli stessi non possono essere rilasciati in esenzione da imposta di bollo”. Ciò significa, in pratica, che non può rientrare fra gli atti “antecedenti, necessari o funzionali” ai processi, il certificato anagrafico richiesto al fine di individuare la residenza del convenuto e permettere l’indicazione dell’indirizzo anagrafico nell’atto di citazione e la conseguente notificazione dello stesso e degli altri atti giudiziari che a lui devono obbligatoriamente essere resi noti.

CERTIFICATI PER CONTROVERSIE PENALI E PROCESSO PENALE (ARTT. 12 E 3 TAB.B. d.P.R.642/1972 E ART.18 d.P.R. 115/2002)
I certificati sono rilasciabili in esenzione dall’imposta di bollo solo se le parti si sono già costituite in giudizio, come chiarito dalla circolare n.70/E del 14/08/2002 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

CERTIFICATI PER MUTUI
L’art.15 del d.P.R. n.601/1973 prevede l’esenzione da imposte per i documenti necessari per il rilascio di mutui, ma il Ministero delle finanze con risoluzione n. 452200 del 29.11.1989 e n.159 del 22.07.1996, ha negato la possibilità che i certificati anagrafici siano esenti da bollo, in quanto atti prodromici e non necessari al rilascio del mutuo stesso. L’esenzione è possibile esclusivamente per mutui già concessi e per l’esecuzione, modifica ed estinzione dei medesimi).

CERTIFICATI PER SUCCESSIONE
Nella dichiarazione di successione il contribuente attesta con autocertificazione i fatti, stati e qualità personali in conformità a quanto stabilito dall’art.46 del d.P.R. n.445/2000, e non è possibile allegare alla dichiarazione di successione i documenti previsti dall’art.30 del d.Lgs. n.346/1990. Nei confronti di privati, certificati ed autentiche sono soggetti al pagamento dell’imposta, ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e 4 , tab.A, del d.P.R. n.642/1972 (Agenzia delle entrate, Direzione regionale del Piemonte, n.27085/06 del 8.06.2006).

CERTIFICATI PER ANTICIPO TRATTAMENTI PENSIONISTICI COMPLEMENTARI
Il fine dei fondi è di assicurare una copertura pensionistica complementare ai lavoratori dei vari settori per integrare quella offerta dal sistema previdenziale obbligatorio. I fondi sono istituiti sulla base di accordi tra le organizzazioni sindacali e quelle imprenditoriali di specifici settori e sono alimentati dal trattamento di fine rapporto che il lavoratore matura ed eventualmente da contributi del datore di lavoro e del lavoratore stesso. La disciplina delle forme pensionistiche complementari, di cui al d. lgs. n.124/1993, comporta l’esercizio di una facoltà, quale l’adesione al sistema previdenziale integrativo, e non un obbligo, come richiesto invece dall’art. 9 della Tabella all. B al DPR 642/72 per godere dell’esenzione dall’imposta di bollo. Pertanto il rilascio di certificati per tali tipologie di fondi pensione è soggetta all’imposta di bollo.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MERITO AL RILASCIO ED USO DEI CERTIFICATI
Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della Legge di stabilità per l’anno 2012, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in merito a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili solo nei RAPPORTI TRA PRIVATI.
Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i CERTIFICATI e gli ATTI DI NOTORIETA’  SONO SEMPRE SOSTITUIBILI CON l’AUTOCERTIFICAZIONE e le DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’.
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi SONO TENUTI AD ACQUISIRE D’UFFICIO le informazioni oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotte dagli interessati.
Gli uffici comunali continueranno a rilasciare certificati, su richiesta degli interessati, da utilizzare solo ed esclusivamente nei rapporti tra privati (come anche specificato da un’apposita dicitura che verrà riportata sul certificato stesso), applicando l’imposta di bollo sulla base della vigente normativa.
L’esenzione dall’imposta di bollo verrà applicata nel caso in cui il certificato sia destinato ad un uso per il quale la normativa preveda l’esenzione dall’imposta stessa.
Si rammenta come il cittadino possa sempre rilasciare autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà anche quando abbia a che fare con soggetti privati (banche, assicurazioni, agenzie d’affari, sindacati, ecc.) che ne accettino l’utilizzo. Tali documenti hanno lo stesso valore dei certificati, la firma non deve essere autenticata e non costano nulla.

Pagina aggiornata il 05/07/2023

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